Accertamento con adesione

L’ordinanza n.8384/2023 la Corte di Cassazione

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Con l’ordinanza n.8384/2023 la Corte di Cassazione torna sul tema dell’accertamento con adesione stabilendo che “in caso di mancato pagamento, da parte del contribuente, anche di una sola delle rate successive, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate può provvedere all’iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente, oltreché del garante, solo se il garante, invitato ad adempiere, non versa l’importo garantito entro trenta giorni, con conseguente illegittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente senza previa escussione del garante, a nulla rilevando, in contrario, la possibilità, riconosciuta dall’art. 1944 cod. civ. nei rapporti tra privati, di prevedere il beneficio della preventiva escussione del debitore principale”.

“In particolare – sottolinea Marco Cuchel, presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti -, il Supremo Collegio ha osservato che l’assunzione, in capo al garante, di un’obbligazione diretta nei confronti dell’Amministrazione per il pagamento dell’intero residuo importo, dovuto alla sola condizione dell’omesso pagamento di una delle rate successive alla prima da parte del contribuente, tanto che il garante riceve un ‘invito’ contenente i presupposti di fatto e di diritto della pretesa, potendo dunque contestarli allo stesso modo del contribuente, cui per l’effetto è equiparato vale a rafforzare la posizione dell’Amministrazione medesima, proprio a fronte della concessione di una rateazione nei pagamenti, con conseguente assunzione dell’alea dell’inadempimento”.