
Con la risposta n.30/2024, l’Agenzia delle Entrate affronta il tema del regime di deducibilità dei contributi di previdenza complementare per il lavoratore di prima occupazione.
Il quesito viene posto da un contribuente che, rientrato in Italia dopo aver lavorato 5 anni in Austria con contributi previdenziali obbligatori, chiede se può usufruire del regime premiale di cui al comma 6 dell’art.8 del D.Lgs n.252/2005, potendosi qualificare come lavoratore di ‘prima occupazione’ a partire dall’anno 2023.
“Le Entrate ricordano che se il lavoratore non è stato fiscalmente residente in Italia, è possibile applicare la disposizione premiale – spiega Maria Vittoria Tonelli, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – utilizzando il plafond accumulato nei successivi 20 anni per dedurre contributi aggiuntivi alla previdenza complementare”.
“Ricordiamo infatti che il comma 1 dell’art. 10 e il comma 4 dell’art.8 del TUIR prevedono la deducibilità dei ‘contributi versati alle forme pensionistiche complementari’ di cui al D.lgs. 252/2005, nel limite massimo di euro 5.164,57 – prosegue Maria Vittoria Tonelli – con la diretta conseguenza che l’importo eccedente risulta, per definizione, indeducibile”.
Inoltre, il successivo comma 6 prevede un regime di favore per i lavoratori che risultano di prima occupazione alla data di entrata in vigore del decreto, consentendo nei 20 anni successivi al quinto di partecipazione alla previdenza complementare, la possibilità di dedurre dal reddito complessivo la quota parte di contributi che non è stato possibile dedurre, fino all’ammontare di euro 25.822,85.