
La norma – contenuta nel Decreto Milleproroghe – che regola la definizione agevolata delle cartelle di un pagamento (la “rottamazione-quater”) e chiarisce il suo impatto sui contenziosi tributari ancora pendenti, interviene su un punto cruciale: quando si può ritenere perfezionata la procedura di definizione agevolata e dichiarato estinto il giudizio tributario.
“La norma prevede che, ai soli fini dell’estinzione del giudizio – spiega Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – la definizione agevolata si considera perfezionata con il pagamento della prima o unica rata. Non viene quindi modificato il rapporto debito/credito tra contribuente e fisco, ma solo sulla sorte del processo in corso”.
L’estinzione potrà essere dichiarata d’ufficio dal Giudice, a fronte della presentazione di vari documenti. Nello specifico, una copia della dichiarazione con cui il contribuente aderisce alla definizione agevolata; la comunicazione dell’importo dovuto, trasmessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione; la prova del pagamento tempestivo e integrale della prima (o unica) rata.
“L’introduzione della norma nasce dalla necessità di chiarire un forte contrasto giurisprudenziale che ha generato diverse incertezze nei tribunali tributari. Un contrasto netto che ha richiesto l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e sul quale – conclude Santomauro – è intervenuta anche la Corte costituzionale che sottolineando la necessità di separare nettamente il procedimento amministrativo da quello giudiziario, in coerenza con gli obiettivi di snellimento previsti dal Pnrr”.