
Il non rispetto delle regole sulla trattazione da remoto viola il diritto di difesa del contribuente e deve essere annullata. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.15619/2025, con la quale è stata disposta la rinnovazione del processo di secondo grado per una controversia fiscale che vede coinvolto un Ente e l’Agenzia delle Entrate. La vicenda riguarda un accertamento fiscale relativo al 2011, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato maggiori imposte, interessi e sanzioni.
“La Suprema Corte ha rilevato numerose irregolarità nella conduzione dell’udienza d’appello – evidenzia Felice Colonna, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – dalla mancata comunicazione della trattazione da remoto, richiesta regolarmente dal contribuente, alla contraddittorietà tra le date della sentenza e all’incompatibilità di uno dei componenti del Collegio, che aveva già partecipato al giudizio di primo grado”.
La condotta processuale – hanno spiegato gli Ermellini – ha violato i principi fondamentali del contraddittorio e del diritto di difesa, sanciti dall’art. 31 del D.lgs. n. 546/1992 e, in tema di udienze da remoto, dall’art. 34-bis dello stesso decreto, il quale prevede che la Segreteria debba comunicare almeno tre giorni prima dell’udienza l’orario e le modalità di collegamento.
“In mancanza di tale comunicazione, la sentenza è nulla. Tale nullità – conclude Colonna – vale anche per i giudizi di secondo grado grazie al rinvio operato dall’articolo 61 del D.Lgs. 546/92 e trova fondamento nella giurisprudenza consolidata che riconosce alla comunicazione dell’udienza un valore essenziale di garanzia”.