
Ad oggi, secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis del Dl n.384/1992, i contributi previdenziali dovuti agli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sono calcolati sull’intero reddito d’impresa dichiarato. Questo include sia il reddito dell’attività principale, sia eventuali redditi da partecipazione in società di persone o S.r.l., proporzionati alla quota di utili spettanti anche se non distribuiti. La maxi-deduzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. n.216/2023, si conferma dunque una leva strategica in ottica fiscale e previdenziale.
“Con questo strumento, che si applica come variazione in diminuzione nel modello Redditi, si ottiene quindi un abbattimento del reddito imponibile ai fini IRPEF. Si riduce così – spiega Michela Benna, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – anche la base di calcolo dei contributi INPS per gli artigiani e i commercianti, portando un beneficio previdenziale concreto”.
Non tutti, però, possono accedere subito al doppio vantaggio.
“I contribuenti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale (CPB) per il primo biennio 2024/2025 sono esclusi dall’applicazione della maxi-deduzione sia ai fini fiscali che contributivi. Solo a partire dalle opzioni esercitate per il biennio successivo – conclude Benna – l’agevolazione sarà riconosciuta anche a chi ha scelto questo nuovo istituto”.
Si tratta quindi di un incentivo alla stabilità occupazionale che consente alle imprese di ottenere un duplice vantaggio: meno imposte e minori contributi da versare, in un quadro di sostenibilità e crescita del lavoro.