
Con l’ordinanza n. 24455/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato in materia di responsabilità per il rilascio di un visto di conformità infedele: la competenza alla formazione del ruolo, presupposto per la cartella di pagamento, si individua in base al domicilio fiscale del professionista trasgressore e non del contribuente che si è rivolto al centro di assistenza fiscale (CAF).
“La vicenda si inserisce nel quadro delle modifiche introdotte dalla legge n.26/2019 all’articolo 39 del D.Lgs. n.241/1997. Secondo la nuova formulazione – sottolinea Salvatore Baldino, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – stabilisce che il soggetto che rilascia un visto infedele non risponde più dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, ma solo di una somma pari al 30% della maggiore imposta accertata”.
Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo attribuisce la competenza per l’iscrizione a ruolo alla direzione regionale individuata in base al domicilio fiscale del professionista, criterio che – secondo la Suprema Corte – non può essere derogato.
“Nel caso in esame, la Cassazione ha annullato la cartella di pagamento ritenendo incompetente l’Ufficio che aveva provveduto all’iscrizione a ruolo. Gli Ermellini – conclude Baldino – hanno richiamato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui la responsabilità dei soggetti che rilasciano visti o asseverazioni infedeli ha anche una funzione punitiva e deve essere perseguita dall’Ufficio territorialmente competente in base al domicilio del trasgressore”.