
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato la legittimità della norma italiana che non riconosce l’anzianità maturata nelle scuole paritarie ai fini della retribuzione iniziale degli insegnanti assunti a tempo indeterminato nelle scuole statali.
“La vicenda trae origine dal ricorso di un insegnante italiano assunto a tempo indeterminato in un istituto scolastico statale dopo anni di lavoro a tempo determinato in una scuola paritaria. Nel ricostruire la carriera – sottolinea Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – il ministero dell’Istruzione ha inquadrato il docente con 0 anni di anzianità, facendo riferimento all’articolo 485 del Decreto legislativo n. 297/1994, che esclude i periodi di servizio svolti nelle scuole paritarie ai fini del calcolo retributivo”.
Il Tribunale di Padova aveva sollevato dubbi sulla compatibilità della normativa italiana con alcune direttive europee, tra cui la direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, e con i principi di uguaglianza e non discriminazione sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Ue.
“La Corte di Giustizia Ue, ha stabilito che l’esclusione dell’anzianità maturata nelle scuole paritarie non costituisce violazione del diritto Ue – prosegue Santomauro – sottolineando che la differenza riguarda la tipologia dell’istituto e non il contratto a termine, e pertanto non rientra nell’ambito della direttiva europea sul lavoro a tempo determinato”.