
Con l’ordinanza n.29111/2025, la Corte di Cassazione riafferma un principio consolidato in materia di fondo patrimoniale: spetta al debitore dimostrare che i debiti oggetto della procedura sono estranei ai bisogni della famiglia e che tale estraneità era conosciuta dal creditore.
La sola natura tributaria del debito non è sufficiente a escludere il collegamento con le esigenze familiari.
“Richiamando l’articolo 170 c.c., la Suprema Corte ha ricordato che la regola che limita l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale si applica anche all’iscrizione ipotecaria. L’Agente della Riscossione, quindi – sottolinea Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – può procedere solo se il debito è stato contratto per bisogni familiari o se non era a conoscenza della sua estraneità a tali bisogni. L’iscrizione, invece, è illegittima quando il creditore sapeva che l’obbligazione riguardava finalità del tutto estranee alla vita familiare”.
Va poi ricordato che i bisogni della famiglia non si limitano alle necessità primarie, ma comprendono anche esigenze morali e materiali legate alla condizione economica e sociale dei coniugi.
“Anche i debiti contratti nell’ambito dell’attività professionale o imprenditoriale – prosegue Santomauro – possono essere considerati funzionali al benessere familiare, se finalizzati a garantire stabilità economica o a migliorare la qualità della vita del nucleo. Sono invece esclusi dalla tutela solo i debiti di natura voluttuaria o meramente speculativa, cioè quelli contratti per fini estranei o contrari agli interessi comuni della famiglia”.