
Con la sentenza n. 179/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 130 del Testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002) nella parte in cui impone la riduzione della metà dei compensi dei consulenti tecnici di parte quando una parte del processo civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
“La questione era stata sollevata dal Tribunale di Torino, che aveva evidenziato come il taglio del 50% colpisse compensi già di per sé inadeguati. Le tariffe di riferimento – sottolinea Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – avrebbero dovuto essere aggiornate ogni tre anni in base agli indici ISTAT, ma tale adeguamento non è mai stato effettuato”.
La Consulta ha richiamato il principio secondo cui la misura dei compensi degli ausiliari del magistrato e dei consulenti nel processo civile deve bilanciare due esigenze: garantire ai professionisti una retribuzione adeguata e proporzionata ai valori di mercato e tenere conto della natura pubblicistica dell’attività svolta in ambito giudiziario.
“Secondo la Corte, in assenza dell’adeguamento delle tariffe – prosegue Accolla – il rischio concreto è quello di allontanare dal processo professionisti qualificati, scoraggiati da compensi eccessivamente penalizzanti, con un danno diretto per la qualità della tutela giudiziaria”.
D’ora in poi, il taglio automatico del 50% non potrà più essere applicato se le tariffe restano prive dell’adeguamento al costo della vita.