
Lo scorso 18 giugno è cambiato in modo radicale il regime fiscale delle spese di rappresentanza per i professionisti.
“L’articolo 1, comma 1, lettera e del Dl n.84/2025 ha esteso agli esercenti arti e professioni un obbligo già previsto per le imprese dalla Legge di Bilancio 2025. Per essere deducibili – sottolinea Salvatore Baldino, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – le spese per omaggi e iniziative di rappresentanza dovranno essere sostenute esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili.
Secondo l’articolo 54-septies, comma 2, del TUIR, le spese di rappresentanza sono deducibili entro il limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
“A differenza delle imprese – conclude Baldino – per i professionisti non esiste una soglia di valore che consenta la deducibilità integrale. Anche i regali di valore unitario inferiore a 50 euro non sono interamente deducibili, ma rientrano comunque nel tetto massimo dell’1% dei compensi”.
Secondo la Cassazione, inoltre, va dimostrato che l’acquisto è finalizzato alla promozione dell’attività professionale e non a scopi personali.