Congedo straordinario, la pronuncia della Consulta

Riconosciuto il diritto anche ai conviventi di fatto prima del 2022

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La sentenza n.197/2025, dichiarando illegittimo l’articolo 42, comma 5 del D.Lgs. n.151/2001 ha stabilito che il convivente ‘more uxorio’ può usufruire del congedo straordinario per assistere un familiare con disabilità grave anche per i periodi precedenti al 2022.

“I giudici costituzionali hanno evidenziato che l’esclusione del convivente more uxorio era irragionevole – sottolinea Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – poiché la disciplina del congedo straordinario mira a garantire la continuità dell’assistenza alla persona con disabilità grave, obiettivo compromesso dall’esclusione del partner convivente”.
La Corte ha richiamato gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, sottolineando come il divieto limitasse sia i valori di solidarietà e coesione sociale sia il diritto fondamentale alla salute della persona assistita. “Pur mantenendo la specificità del matrimonio ai sensi dell’articolo 29 della Costituzione – conclude Accolla – la convivenza di fatto rientra tra le formazioni sociali tutelate dall’art. 2 Cost., in cui l’individuo sviluppa la propria personalità e assume responsabilità solidaristiche”.