
L’impiego delle prestazioni accessorie nelle società offre diversi vantaggi, sia operativi sia fiscali.
In primis, la possibilità di evitare un’errata erogazione delle somme ai soci o agli amministratori che non partecipano alla gestione societaria, limitandosi ad attività connesse all’oggetto sociale. Secondo il principio di competenza poi, anche i compensi legati alle prestazioni accessorie risultano deducibili, a differenza di quelle corrisposti agli amministratori, per cui si applica il criterio di cassa previsto dall’art. 95, comma 5 del TUIR.
“L’Agenzia delle Entrate, però, mette in guardia contro usi distorti di questi strumenti. Alcuni – sottolinea Salvatore Baldino, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – potrebbero essere tentati di formalizzare l’obbligo di prestazioni accessorie per i soci che, di fatto, svolgono attività di amministrazione, al solo fine di ottenere una deduzione fiscale più favorevole”. Una pratica che espone a significativi rischi di contestazione fiscale. “In tal caso, ci troveremmo davanti a due scenari possibili. Nel primo caso – prosegue Baldino – se l’attività accessoria prevista dallo statuto è, esplicitamente, di natura gestionale, sarà sufficiente il semplice riscontro formale per disconoscere la deduzione per competenza e imporre quella per cassa. Se, invece, l’attività accessoria è formalmente diversa da quella gestionale ma, nella sostanza, i soci operano come amministratori, l’autorità fiscale potrà contestare la deduzione indebita attraverso la verifica concreta dell’attività svolta e l’eventuale inattività rispetto ai compiti statutariamente previsti”.