
Con l’ordinanza n.11356/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che anche in presenza di una sentenza penale di estinzione del reato per morte dell’imputato, il giudice tributario non può sottrarsi all’obbligo di valutare autonomamente la legittimità del disconoscimento dei costi da reato.
“Al centro della decisione c’è l’articolo 14, comma 4-bis della Legge n.537/1193, secondo il quale non sono deducibili i costi direttamente connessi a reati non colposi – evidenzia Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – nei confronti dei quali vi sia stato un rinvio a giudizio o altra tipologia di provvedimento giudiziario che accerti la sussistenza degli elementi oggettivi del reato”.
La norma ammette eccezioni nei casi in cui intervengano sentenze definitive di assoluzione (art. 530 c.p.p), di non luogo a procedere fondate su motivi sostanziali (art. 425 c.p.p.) oppure pronunce di non doversi procedere per insussistenza dell’azione penale (art. 529 c.p.p.).
“I Supremi Giudici non ritengono che tra i casi sopra elencati rientri la sentenza di estinzione del reato per morte dell’imputato emessa in fase di dibattimentale. Questo tipo di pronuncia, infatti – prosegue Santoriello – non contiene alcuna valutazione di merito sull’accusa, a differenza delle sentenze sopra citate. Pertanto, non può impedire al giudice tributario di accertare autonomamente la deducibilità dei costi ai fini fiscali”.
In mancanza di una sentenza che escluda nel merito la sussistenza del reato, spetta al giudice tributario esaminare se vi siano elementi sufficienti per confermare il disconoscimento dei costi