Agosto e la sospensione dei termini processuali

Restano esclusi i termini amministrativi

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Come ogni anno, dal 1° al 31 agosto si applica la sospensione feriale dei termini processuali, una pausa estiva che blocca il decorso di molti termini legati ai contenziosi legali e tributari.

La sospensione vale anche per il processo tributario, quello che riguarda imposte, tasse e accertamenti e si applica a una serie di scadenze, tra cui: i 60 giorni per presentare ricorso contro un atto fiscale; i 60 giorni per fare appello dopo la notifica della sentenza; i 6 mesi per l’impugnazione in caso di mancata notifica della sentenza; i 30 giorni per costituirsi in giudizio.

La sospensione si applica anche a situazioni meno comuni, come ad esempio – ha sottolineato Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – la riassunzione del processo, il reclamo contro i decreti del presidente della Corte e l’integrazione del contraddittorio”.

C’è però un effetto meno intuitivo da considerare. Quando i termini processuali si calcolano a ritroso, come accade per il deposito di documenti prima di un’udienza – prosegue Rosignoli – la sospensione può ridurre il tempo utile a disposizione”.

Ma attenzione: non tutti i termini si fermano. Dalla sospensione sono esclusi i termini amministrativi, cioè quelli che decorrono prima dell’avvio del contenzioso. Ad esempio: la presentazione di una domanda di rimborso; la messa in mora dell’ente impositore prima di iniziare un giudizio di ottemperanza. In questi casi, i giorni di agosto si contano normalmente.