
Con la recente sentenza n. 25496/2025, la Corte di Cassazione ha confermato un principio ormai consolidato in materia di cessione del credito: non è necessario alcun formalismo particolare per rendere opponibile la cessione al debitore, purché quest’ultimo sia messo concretamente a conoscenza del trasferimento.
Il caso in esame riguarda una società che aveva citato in giudizio una banca e la curatela di una società fallita, sostenendo l’inopponibilità della cessione di un credito per assenza di notificazione.
“Davanti ai giudici di legittimità, la società aveva insistito sul fatto che una comunicazione unilaterale del cessionario non potesse essere considerata valida. I Supremi Giudici– evidenzia Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili -, invece, hanno ribadito che l’articolo 1264 del Codice civile non impone vincoli formali: la notificazione può avvenire in qualsiasi forma idonea a rendere noto al debitore il trasferimento del credito, anche attraverso una semplice lettera o comunicazione scritta”.
“Con questa decisione – prosegue Rosa Santoriello – la Suprema Corte riafferma un principio di sostanza, ovvero ciò che conta è la conoscenza effettiva del cambio di titolarità, non la forma con cui essa viene comunicata”.
La pronuncia della Cassazione mette in chiaro alcuni aspetti centrali: l’efficacia della cessione, lo scopo della notificazione, la forma libera, il pagamento non liberatorio. Tale principio non si applica alle cosiddette cessioni in blocco, tipiche delle operazioni di cartolarizzazione o trasferimenti tra intermediari finanziari.