
Con l’ordinanza n.23828/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio nell’ambito di un accertamento con adesione non fa venir meno la sospensione di 90 giorni prevista per presentare ricorso.
Nel caso in esame, una ASD destinataria di tre avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate per omesso pagamento di IRES, IVA e IRAP, aveva presentato istanza di accertamento con adesione ma aveva poi scelto di non partecipare al contraddittorio stragiudiziale, preferendo impugnare direttamente gli atti.
“Secondo i Supremi Giudici, l’articolo 6, comma 3 del D.Lgs. n.218/1997 non subordina la sospensione alla partecipazione attiva al contraddittorio o alla formulazione di proposte alternative, ma unicamente alla presentazione dell’istanza. Richiamando poi la sentenza della Corte costituzionale n.140/2011 – sottolinea Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – i giudici hanno sottolineato che la sospensione risponde a un’esigenza di certezza dei rapporti giuridici, evitando valutazioni soggettive caso per caso sulla tempestività dei ricorsi”.
La Cassazione ha inoltre ricordato come analogo orientamento fosse già stato espresso in precedenti pronunce, tra cui Cass. n. 27274/2019 e, più di recente, Cass. n. 17328/2024.
“In altre parole – conclude Santomauro – la sospensione del termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento di cui all’art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 218/1997, opera in modo automatico con la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, restando irrilevante l’eventuale comportamento omissivo del contribuente”.