Crediti Ricerca&Sviluppo: stop alle contestazioni retroattive

La Corte di Reggio Emilia frena il Fisco

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Con la sentenza n. 222/2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio nell’Emilia ha accolto il ricorso di una società contro un atto di recupero dell’Agenzia delle Entrate, riaffermando principi chiave su onere della prova, legittimo affidamento e limiti all’uso retroattivo del Manuale di Frascati.
Uno dei punti centrali della decisione riguarda l’utilizzo, da parte dell’Amministrazione, del Manuale di Frascati come parametro per valutare la spettanza del credito.

“Secondo il Collegio, per le annualità precedenti al suo recepimento normativo – evidenzia Maria Vittoria Tonelli, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – non è legittimo fondare gli accertamenti su tale documento, che non produce effetti retroattivi. A sostegno, la Corte richiama la recente pronuncia del TAR Lazio n.15039/2025, che ha chiarito come il recepimento del Manuale abbia attribuito per la prima volta a quel documento una valenza normativa vincolante, limitandone consapevolmente l’efficacia ai soli periodi d’imposta successivi al 2020”.

Pertanto, il riferimento al Manuale di Frascati per contestare l’inesistenza del credito R&S per gli anni 2016–2019 è errato e illegittimo. Altro profilo decisivo riguarda la violazione del principio di legittimo affidamento.

“Il Collegio – conclude Tonelli – ha sottolineato come, nel caso in esame, le imprese abbiano pianificato e realizzato le attività di ricerca e sviluppo confidando in buona fede nel quadro normativo delineato dal DL n. 145/2013 e dal relativo decreto attuativo”.