Curatela e compenso del professionista

Il caso del fallimento di una società cooperativa

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Con l’ordinanza n.25285/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che la rappresentanza della curatela fallimentare per la rimozione di un provvedimento cautelare fondato su una pretesa fiscale rientra a pieno titolo nell’ambito dell’articolo 28 del D.M. 140/2012 e deve essere retribuita secondo i criteri e le tariffe professionali ivi previsti. Il caso trae origine dal fallimento di una società cooperativa.

“Il curatore aveva incaricato un commercialista di chiedere l’inefficacia o l’estinzione di un sequestro conservativo disposto dalla CTP di Siracusa. L’istanza – evidenzia Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – era stata dichiarata inammissibile, ma al professionista il Giudice Delegato aveva riconosciuto un compenso di poco superiore a 200 euro, calcolato a vacazione. Una cifra confermata dal Tribunale di Siracusa, che aveva escluso la riconducibilità dell’attività alle tariffe del D.M. 140/2012”.

Il professionista aveva impugnato la decisione, sostenendo che la sua prestazione non poteva essere assimilata a quella di un coadiutore del giudice, ma costituiva vera e propria attività di difesa tecnica nell’ambito di un procedimento connesso a pretese tributarie.

“Il ricorso è stato accolto dai Supremi Giudici, chiarendo che l’attività svolta rientra tra quelle contemplate dall’art.28 del D.M. n. 140/2012. Pertanto – conclude Santoriello – la liquidazione non può avvenire a vacazione come per un consulente tecnico d’ufficio, ma deve tener conto delle tariffe specifiche dei commercialisti e degli esperti contabili, valutando natura, complessità e risultati dell’incarico”.