
La corretta tenuta delle scritture contabili non costituisce uno scudo assoluto contro gli accertamenti dell’Amministrazione finanziaria. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza 315/2026, che riafferma un orientamento ormai consolidato in materia di imposte sui redditi: anche una contabilità formalmente impeccabile può essere superata se, nel suo complesso, risulta inattendibile sotto il profilo economico. Il punto centrale della pronuncia non è la forma, ma la sostanza.
“Quello che rileva è la capacità delle scritture di rappresentare fedelmente la reale dinamica economica dell’attività esercitata. In presenza di risultati sistematicamente antieconomici, margini di redditività incoerenti, evidenti scostamenti dai parametri di normalità del settore o incongruenze tra costi sostenuti e ricavi dichiarati – sottolinea Salvatore Baldino, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – l’Ufficio può legittimamente disattendere la contabilità e procedere con un accertamento analitico-induttivo, anche in assenza di irregolarità formali”.
“In tali circostanze – prosegue Baldino – le scritture contabili perdono il loro valore probatorio privilegiato. Il Fisco è così autorizzato a ricostruire il reddito ricorrendo a presunzioni semplici, purché queste siano connotate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza”.
Un altro aspetto di particolare rilievo riguarda le ricadute sul piano processuale. Una volta che l’Ufficio abbia fondato l’accertamento su presunzioni qualificate, l’onere della prova si sposta sul contribuente, chiamato a dimostrare l’erroneità della ricostruzione operata.