
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, con la sentenza n.181/2025, ha affrontato un tema di particolare rilevanza giuridica: la legittimità dell’iscrizione ipotecaria da parte dell’Agenzia delle Entrate su un immobile vincolato da fondo patrimoniale.
Con la sentenza, la CGT ha approfondito il rapporto tra fondo patrimoniale e iscrizione ipotecaria per debiti tributari.
“L’articolo 170 del Codice civile prevede che l’esecuzione sui beni del fondo non possa avvenire per debiti contratti a scopi estranei ai bisogni della famiglia, purché il creditore ne fosse consapevole. Ribadendo un principio già affermato dalla Suprema Corte – evidenzia Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – i giudici calabresi hanno ricordato che l’ipoteca esattoriale può essere iscritta anche sui beni del fondo, se il debito ha natura familiare o se l’estraneità dello stesso ai bisogni della famiglia non era nota ala creditore”.
Tuttavia, nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non aveva contestato specificamente i fatti allegati dal ricorrente, che affermava la natura estranea del debito rispetto ai bisogni familiari.
“In assenza di contestazione – prosegue Accolla – scatta il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalle parti devono ritenersi provati, senza necessità di ulteriore dimostrazione”.
La sentenza in oggetto, conferma poi che anche nel contenzioso fiscale si applica pienamente il principio secondo cui spetta alle parti delineare il quadro fattuale della controversia.