I solleciti di pagamento non ‘cristallizzano’ la pretesa tributaria

Non è obbligatorio impugnare subito un atto non previsto dall’art. 19 del d. Lg n. 546/1992.

iStock 1303997113 1 scaled

La sentenza n.28066/2025 della Corte di Cassazione ha stabilito che non è obbligatorio impugnare subito un atto non previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 546/1992. La mancata impugnazione di tali atti, come i solleciti di pagamento, non comporta la cristallizzazione della pretesa tributaria né impedisce al contribuente di contestare in seguito l’atto tipico successivo, come un avviso di accertamento, una cartella o un’ingiunzione di pagamento.

Nel caso in esame, una società aveva impugnato un’ingiunzione di pagamento, relativa alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA). Dopo una prima vittoria in Commissione tributaria provinciale, la CTR Toscana aveva confermato l’annullamento, dichiarando prescritti i crediti.

“I Supremi Giudici hanno respinto la tesi della concessionaria, secondo cui il ricorso originario della contribuente fosse inammissibile – ha evidenziato Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – poiché i precedenti solleciti di pagamento non erano stati tempestivamente impugnati. L’impugnazione di atti non elencati dall’articolo 19 del D.Lgs. n. 546/1992, come i solleciti, è una facoltà e non un onere”. Il contribuente può scegliere di non contestare immediatamente tali atti – prosegue Rosignoli – attendendo invece la notifica di un provvedimento tipico e pienamente impugnabile, come l’ingiunzione di pagamento”.

Si tratta di un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che mira a garantire una tutela effettiva del diritto di difesa del contribuente, evitando che atti meramente sollecitatori possano precludere future contestazioni di merito.