Illecito fiscale, la società non è terza estranea

Le specifiche della sentenza di Cassazione

iStock 950356416 1

La società che trae beneficio da un illecito fiscale commesso dai propri amministratori di fatto non può essere considerata soggetto estraneo al reato. Lo ha stabilito la sentenza n.36683/2025 della Corte di Cassazione stabilendo che è legittima la confisca diretta delle somme presenti nei suoi conti, anche quando l’amministratore formale venga assolto. Il caso riguarda una S.r.l. coinvolta in un procedimento per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. n.74/2000.

“Secondo la Suprema Corte – sottolinea Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – il denaro rinvenuto sul conto corrente della società rappresentava il profitto diretto del reato e, pertanto, era confiscabile. La società non poteva infatti essere considerata soggetto estraneo, anche se materialmente il reato era stato commesso da amministratori di fatto”.

In un passaggio della decisione, la Suprema Corte sottolinea che gli amministratori di fatto erano legati alla società da un rapporto gestorio «stabile, continuo e pregnante», tale da qualificarli come effettivi gestori dell’ente. Le loro condotte, quindi, non possono essere considerate estranee alla sfera societaria, soprattutto quando finalizzate a far conseguire alla società un profitto.

“La Cassazione, inoltre – conclude Accolla – ribadisce che il profitto del reato, se ancora presente nel patrimonio della società che ne ha beneficiato, deve essere confiscato in via diretta nei confronti dell’ente, indipendentemente dall’esito del procedimento penale a carico dell’amministratore di diritto”.