Isa insufficienti, il caso di Padova

Gli indici statistici non possono da soli sostenere una pretesa erariale

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La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Padova, con la sentenza n.425/2025 ha ribadito il principio secondo cui gli indici statistici non possono da soli sostenere una pretesa erariale, né sostituire una prova concreta e specifica. Nel caso in esame, l’Ufficio aveva contestato maggiori ricavi per l’anno 2021, ritenendo incongrui i risultati dichiarati rispetto agli algoritmi ISA.
Il contribuente, però, aveva sostenuto che tali indici costituiscono solo elaborazioni statistiche e che non riflettono le reali condizioni dell’impresa, soprattutto quando intervengono fattori personali e aziendali eccezionali. Impostazione condivisa dalla Corte di Padova.

“Sulla base dell’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992 – ha evidenziato Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – i giudici hanno rilevato come l’Agenzia non avesse fornito elementi sufficientemente circostanziati a sostegno dell’accertamento”. Le argomentazioni dell’Ufficio sono state giudicate “generiche”, incapaci di confutare la documentazione prodotta dal contribuente.

Il contribuente aveva dimostrato di aver subito nel 2021 un forte calo di attività per motivi di salute. Fattori che lo avevano costretto a ridurre l’operatività al solo ambito amministrativo. Inoltre, aveva illustrato le particolarità della propria officina.

“Secondo la Corte, questo quadro spiegava in modo esaustivo perché i ricavi risultassero inferiori ai parametri ISA. L’Agenzia, invece – conclude Rosignoli – non aveva fornito una prova puntuale delle presunte omissioni, come invece richiesto dalla normativa processuale”.