
La Corte di Cassazione (ordinanza n.37/2026) ha confermato la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo fondato sul confronto tra pratiche DOCFA trasmesse e fatture emesse, ribadendo che le presunzioni semplici, se gravi, precise e concordanti, consentono all’Agenzia delle Entrate di rettificare i compensi professionali.
“I Supremi Giudici hanno confermato la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo basato sul confronto tra pratiche DOCFA e fatture emesse – sottolinea Felice Colonna, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – anche utilizzando tariffe obsolete, ritenendo plausibile il ricorso a presunzioni gravi, precise e concordanti. Il contribuente – prosegue Colonna – doveva provare concretamente l’effettiva corresponsione o giustificare la sottofatturazione, mentre l’antieconomicità è solo indice di una possibile inattendibilità contabile”.
Sul fronte processuale, la Corte ha annullato la compensazione delle spese decisa dalla CTR, richiedendo motivazioni chiare e straordinarie, e ha rinviato la decisione alla Corte tributaria di secondo grado.