Piano del consumatore, i casi di esclusione

La successione con beneficio d’inventario rientra nella casistica

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Con la sentenza n.30412/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’erede che accetta l’eredità con beneficio d’inventario non può chiedere la ristrutturazione dei debiti del defunto attraverso il piano del consumatore. Il caso nasce quando una donna, accettata l’eredità dei genitori con beneficio d’inventario, si ritrova davanti a un patrimonio ereditario carico di debiti. Per gestire la situazione, presenta al Tribunale di Latina un piano del consumatore ai sensi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ottenendone l’omologazione.

Una banca creditrice impugna la decisione e la Corte d’Appello di Roma ribalta l’esito: il beneficio d’inventario è incompatibile con la procedura riservata ai consumatori sovraindebitati.
Verdetto confermato dalla Corte di Cassazione.
“Per i Supremi Giudici, il piano del consumatore può essere richiesto solo da chi si trovi personalmente in uno stato di sovraindebitamento. L’obiettivo della procedura – evidenzia Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – è quello di consentire al debitore meritevole di uscire da una condizione di crisi economica e vulnerabilità sociale. Nel caso dell’erede con beneficio d’inventario – prosegue Santoriello – questa condizione non esiste. Il beneficio separa il patrimonio personale da quello ereditario, impedendo che i debiti del defunto si trasferiscano sull’erede e generino per lui uno stato di insolvenza”.

Proprio questa separazione, osservano i giudici, tutela l’erede dal rischio economico e, allo stesso tempo, lo rende privo dei requisiti per accedere alla ristrutturazione dei debiti.