
La Corte di Cassazione (R.G. 19684/2024), torna a intervenire sul pignoramento presso terzi disposto dall’Agente della riscossione, ribadendo un principio di particolare rilievo operativo: anche nel modello “semplificato” previsto dall’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, la notifica al debitore è imprescindibile. In sua assenza, il pignoramento non è semplicemente nullo, ma giuridicamente inesistente.
“Per i Supremi Giudici, l’omissione della notifica al debitore non può essere qualificata come una mera irregolarità sanabile ai sensi dell’art. 156 c.p.c. – evidenzia Michela Benna, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – ma integra la mancanza di un requisito essenziale dell’ingiunzione prevista dall’art. 492 c.p.c., con effetti demolitori sull’intera procedura esecutiva”.
La struttura accelerata e stragiudiziale del pignoramento ex art. 72-bis non deroga, infatti, agli elementi costitutivi del pignoramento presso terzi codicistico, primo fra tutti l’ingiunzione al debitore e la correlata notificazione.
“Il pagamento del terzo, che nel modello ex art. 72-bis tiene luogo dell’ordinanza di assegnazione – prosegue Benna – non può legittimare la procedura quando manchi la notifica al soggetto direttamente inciso dal vincolo. Spetta al giudice del rinvio verificare se, quando e come l’atto sia stato notificato al debitore, poiché da tale accertamento dipende la sorte dell’intero pignoramento”.
Il principio non rappresenta una novità assoluta, ma si inserisce in un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità.