
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.34306/2025, ha stabilito che è legittimo il sequestro preventivo e la confisca per equivalente delle somme provenienti dal riscatto di una polizza assicurativa sulla vita, quando la funzione previdenziale o assistenziale dell’accumulo è venuta meno. Il caso riguarda un indagato per riciclaggio cui erano stati sequestrati i fondi ottenuti dal riscatto anticipato di una polizza, poi depositati sul proprio conto corrente.
“Quando il contraente esercita il diritto di riscatto, la polizza perde la sua finalità previdenziale. Non si tratta più di garantire una rendita futura o una tutela per i beneficiari – evidenzia Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – ma di riacquisire una somma di denaro, configurando di fatto un disinvestimento”.
Secondo i Supremi Giudici, in questa circostanza, le somme ottenute non possono beneficiare della protezione prevista dagli articoli 545 c.p.c. e 1923 c.c., che tutelano solo i capitali destinati a scopo previdenziali o assistenziali.
“La tutela dell’impignorabilità si applica solo quando la polizza realizza la propria funzione tipica: garantire una rendita o un capitale al verificarsi dell’evento assicurato. Al contrario – prosegue Santoriello – il riscatto anticipato comporta un ritorno immediato di somme nel patrimonio dell’assicurato, che cessano di avere natura previdenziale e possono quindi essere oggetto di sequestro e confisca penale”.
Nel caso specifico, il ricorrente aveva scelto di riscattare il capitale e versarlo sul proprio conto corrente, privandolo così di ogni finalità previdenziale.