
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un’importante modifica nella disciplina fiscale delle provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, intervenendo sull’articolo 25-bis del DPR n. 600/1973.
“Il nodo centrale della riforma è contenuto nel comma 140 – evidenzia Michela Benna, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – che elimina una serie di esclusioni previste dalla normativa vigente. Saranno quindi soggette alla ritenuta anche le provvigioni percepite da agenzie di viaggio e turismo; agenti, raccomandatati e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere, limitatamente alle prestazioni rese direttamente a queste ultime.
La riforma non modifica la struttura tecnica della ritenuta. “L’aliquota – prosegue Benna – rimane fissata al 23%, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa a carico dei soggetti esercenti attività d’impresa che corrispondono le provvigioni, ad eccezione delle imprese agricole”.
La base imponibile continua a variare in funzione dell’organizzazione del percettore: in assenza di dipendenti o collaboratori continuativi, la ritenuta si applica sul 50% dell’ammontare delle provvigioni; qualora il soggetto dichiari di avvalersi in modo continuativo di dipendenti o terzi, la ritenuta viene calcolata sul 20% delle provvigioni.
L’obbligo di applicare la ritenuta d’acconto sulle provvigioni, secondo il perimetro ampliato, scatterà per quelle corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.