Reati tributari e confisca del profitto del reato

Come si sono pronunciati gli Ermellini

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La sentenza n. 35840/2025 ha chiarito che non può essere disposta né mantenuta la confisca del profitto del reato tributario quando il debito d’imposta sia stato integralmente estinto a seguito di una transazione fiscale con l’Amministrazione finanziaria, anche se conclusa nell’ambito di un concordato fallimentare.

“Secondo i giudici, in questi casi viene meno il nesso di strumentalità tra la misura ablatoria e la funzione di recupero del credito erariale – evidenzia Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – se il Fisco ha già recuperato quanto dovuto, la confisca perde la propria giustificazione”.

Il pagamento integrale del debito tributario, anche se frutto di un accordo concluso nell’ambito di una transazione fiscale o di un concordato fallimentare, esclude la possibilità di mantenere la confisca.

“La misura ablatoria, infatti, è finalizzata al recupero delle imposte evase. Se il debito è stato già soddisfatto – prosegue Accolla – la confisca si trasformerebbe in un ingiustificato arricchimento per l’erario”.

Un principio – si legge nella sentenza – valido anche quando l’importo dell’imposta definito in sede amministrativa differisce da quello accertato in sede penale. L’estinzione del debito, in ogni caso, rende inidoneo e sproporzionato il mantenimento della misura reale.
La pronuncia avrà importanti implicazioni operative per le imprese e i professionisti coinvolti in procedimenti per reati fiscali.