
Sono impugnabili non solo gli atti espressamente indicati dalla norma, ma anche tutte quelle comunicazioni dell’Amministrazione finanziaria che, pur presentate come richieste istruttorie o atti interlocutori, manifestino una chiara volontà di negare un rimborso o di sospendere a tempo indeterminato l’esame di un’istanza.
Lo ha stabilito la sentenza n.31033/2025 della Corte di Cassazione.
La vicenda riguarda un credito IRPEG del 1996, indicato nella dichiarazione 1997 da una società in amministrazione straordinaria e acquistato da una banca nel 2015, che chiede il rimborso nel 2017.
“La Suprema Corte ha chiarito che nel contenzioso tributario conta la sostanza dell’atto, non la forma: qualsiasi comunicazione che esprima una volontà negativa o sospenda indefinitamente l’esame del rimborso incide sui diritti del contribuente. Per questo – ha evidenziato Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – tali atti devono considerarsi impugnabili ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. g del D.lgs. 546/1992”.
“Nella sentenza, viene richiamato il principio secondo cui un provvedimento che sospende indefinitamente l’istruttoria di un’istanza di rimborso è equiparabile a un diniego. Applicando tali criteri al caso concreto – prosegue Rosignoli – i giudici hanno rilevano che le due comunicazioni dell’Agenzia, contenenti rilievi sulla prescrizione e sui carichi pendenti, rivelavano l’intenzione dell’Ufficio di non riconoscere il credito. Non erano, dunque, semplici atti istruttori ma veri e propri dinieghi di rimborso, benché non formalmente qualificati come tali”.