
La nuova Rottamazione quinquies produce effetti immediati anche sulle procedure esecutive già avviate, come il pignoramento presso terzi che può comportare il blocco delle somme sul conto corrente del contribuente. La norma distingue due momenti fondamentali: la sospensione delle azioni esecutive con la presentazione della domanda e la loro estinzione definitiva con il pagamento della prima rata.
“Dalla presentazione della richiesta, la legge stabilisce che non possono essere avviate nuove procedure esecutive e che quelle già in corso non possono proseguire – sottolinea Salvatore Baldino, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – salvo il caso in cui si sia già concluso con esito positivo il primo incanto. Restano invece validi eventuali fermi amministrativi e ipoteche già iscritti”.
Per gli stessi debiti, il contribuente non è più considerato inadempiente ai fini del DURC e delle verifiche di regolarità fiscale. Con il versamento della prima o unica rata scatta l’effetto definitivo: le procedure esecutive pendenti vengono estinte. In pratica, la domanda congela il pignoramento, mentre il primo pagamento lo chiude.
“Particolare attenzione – conclude Baldino – va posta al pignoramento presso terzi, soprattutto se il terzo è la banca. Sebbene la sospensione operi per legge, è fondamentale comunicare tempestivamente l’avvenuta adesione per evitare che le somme già bloccate vengano trasferite all’Agente della riscossione. La ricevuta telematica della domanda, ottenuta indicando un indirizzo e-mail al momento dell’invio, può essere utilizzata subito per informare il terzo coinvolto nella procedura”.