
Dopo anni di attese e rinvii, l’articolo 9 del nuovo Decreto Fiscale supera la principale barriera normativa che bloccava l’entrata in vigore delle disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore (CTS).
Il blocco che per anni ha ritardato l’attuazione delle norme fiscali del CTS aveva una precisa origine: la necessità di un via libera formale da parte della Commissione europea, come previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In particolare, era richiesta una valutazione di compatibilità con le norme in materia di aiuti di Stato.
“La norma interviene direttamente per rimuovere la clausola di standstill che aveva finora bloccato le disposizioni fiscali – ha sottolineato Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – consentendo l’entrata in vigore degli articoli oggetto della ‘comfort letter’ senza attendere ulteriori atti formali da parte della Commissione europea”.
Le nuove misure si applicheranno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, ovvero dal 1° gennaio 2026 per la maggior parte dei soggetti. “Dal 2026, quindi, gli enti iscritti al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) potranno beneficiare del regime fiscale specificamente destinato per loro. Le norme coinvolte – conclude Rosignoli – tra cui quelle degli articoli 79, 80 e 86 del CTS, disciplinano aspetti cruciali come la fiscalità delle attività commerciali e non commerciali, la determinazione del reddito e il trattamento delle erogazioni liberali”.