Diritti e tutele per lavoratori studenti

I permessi e le agevolazioni per chi vive questa doppia condizione

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Il lavoratore subordinato che vuole proseguire gli studi ha diritto a permessi e agevolazioni per garantire il diritto allo studio. 

“Questi diritti vengono riconosciuti non solo per i corsi di formazione proposti dal datore di lavoro, ma anche per quelli estranei al rapporto lavorativo – spiega Michela Benna, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – purché il lavoratore sia iscritto e regolare frequentatore di un corso di studio e che la scuola o l’istituto formativo sia abilitato a rilasciare titoli di studio con valore legale”.

L’articolo 10 della Legge n. 300/1973 e l’articolo 13 della Legge n. 845/1978 garantiscono al lavoratore turni di lavoro agevolati; il diritto di rifiutare di svolgere lavoro straordinario o durante i riposi settimanali se questi interferiscono con lo studio; usufruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere esami, indipendentemente dagli orari di lavoro; l’orario di lavoro deve essere compatibile con la frequenza ai corsi.

“Alcuni Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro prevedono ore di permesso retribuite, di norma 150 ore per ciascun triennio – prosegue Benna – e la possibilità per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di richiedere fino a 11 mesi di congedo non retribuito per la formazione”.

Inoltre, durante il congedo il dipendente mantiene il diritto al posto di lavoro ma non alla retribuzione e tale periodo non viene conteggiato nell’anzianità di servizio ma può essere riscattato o coperto con la prosecuzione volontaria. Infine, il congedo non è cumulabile con ferie, malattia o altri congedi.