
Con la sentenza n.14063/2025, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate confermando un principio fondamentale in materia successoria: la validità della chiamata ereditaria non può essere presunta se un testamento successivo l’ha espressamente revocata.
“Nel caso in esame, con un primo testamento una ‘de cuius’ aveva nominato erede universale un contribuente. Con un secondo testamento olografo, redatto in un momento successivo, però – spiega Maria Vittoria Tonelli, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – ha attribuito l’intera eredità a un altro soggetto, escludendo il primo chiamato”.
La sentenza dei Supremi Giudici ha stabilito che l’accettazione tacita dell’eredità non ha alcun valore in assenza di una vocazione ereditaria valida. In altre parole, se un secondo testamento revoca il primo, l’effetto è retroattivo: il primo chiamato è come se non fosse mai stato erede, e dunque non può essere soggetto all’imposta.
“Gli Ermellini – prosegue Tonelli – fanno riferimento all’articolo 681 del Codice civile, che attribuisce alla revoca testamentaria efficacia retroattiva. Anche se il secondo testamento venisse successivamente annullato, la chiamata originaria rivivrebbe solo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza, e non prima”.
Il principio trova riscontro in una lunga serie di decisioni precedenti. La Corte ha già stabilito che il chiamato che rinuncia all’eredità in modo legittimo non è più tenuto al pagamento dell’imposta di successione, nemmeno se aveva inizialmente presentato la dichiarazione di successione.