Indagini sui conti dei familiari, preclusa la riduzione forfettaria

Cosa stabilisce l’ordinanza n.25043/2024 della Corte di Cassazione

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La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (ordinanza n.25043/2024), ribadisce importanti principi ormai consolidati in materia di accertamento fiscale basato sulle movimentazioni bancarie e sulle presunzioni relative, previste dagli articoli 32 del D.P.R. n.600/1973 e 51 del D.P.R. n.633/1972.

“I citati articoli 32 e 51 prevedono che ogni versamento e prelievo non giustificato è presunto riferibile a ricavi o corrispettivi dell’attività imprenditoriale del contribuente e che – sottolinea Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – gli accrediti si presumono ricavi e gli addebiti, corrispettivi per acquisiti inerenti l’attività economica”.

Inoltre, spetta al contribuente dimostrare l’estraneità delle operazioni all’attività economica, con una prova analitica e non generica.

In altre parole, va dimostrata per ogni movimento la causa e non la non imponibilità.

Nel caso in esame, un imprenditore edile è stato sottoposto ad accertamento per II.DD. e IVA, sulla base di movimentazioni bancarie non giustificate per 2.592.083 euro. L’Ufficio ha considerato queste somme come ricavi non dichiarati.

“La Suprema Corte ha ritenuto che la riduzione forfettaria operata dalla C.T.R. non fosse conforme alla normativa. Il principio delle presunzioni, infatti – prosegue Rosignoli – stabilisce che tutti i movimenti bancari si presumono riferiti all’attività economica del contribuente, salvo prova contraria analitica”.

Non è sufficiente indicare genericamente che alcuni conti sono intestati a familiari o che vi siano causali ipotetiche per i movimenti.