IVA, quando il prezzo è comprensivo d’imposta

Gli Ermellini ne analizzano la corretta gestione in caso di controlli fiscali

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La Corte di Cassazione (sentenza n.16471/2025) torna sul tema della corretta gestione dell’IVA in caso di accertamenti fiscali, chiarendo che i ricavi presunti derivanti da movimentazioni bancarie non giustificate non possono essere considerati comprensivi di IVA. Questo significa che, in assenza di una controparte identificabile, l’imposta non può essere scorporata dal totale accertato.

“Questa posizione si allinea alla posizione dell’Agenzia delle Entrate – evidenzia Felice Colonna, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – secondo cui la possibilità di esercitare la rivalsa dell’IVA, prevista dall’articolo 60, comma 7 del D.P.R. n.633/1972, esiste soltanto quando l’imposta sia chiaramente riferibile a operazioni specifiche e a soggetti individuabili”.

La Suprema Corte era già intervenuta sul tema con la sentenza n.6393/2021, chiarendo che il prezzo pattuito può ritenersi già comprensivo dell’IVA solo se il fornitore non ha la possibilità di rivalersi sull’acquirente per l’imposta richiesta dal Fisco.

“Anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea era intervenuta sul tema (causa C-521/19) ribadendo che se un soggetto passivo ha omesso di fatturare, dichiarare e comunicare un’operazione – prosegue Colonna – i ricavi ricostruiti dall’amministrazione fiscale devono essere considerati già comprensivi di IVA, salvo che il diritto nazionale consenta comunque, la successiva rivalsa e detrazione, anche in presenza di evasione”.

In altre parole, senza un cliente identificabile, l’IVA resta fuori dal conteggio dei ricavi presunti, rendendo l’accertamento fiscale più oneroso per il contribuente.