La sentenza n.41238/2024 della Corte di Cassazione ha stabilito che i gravi mancati incassi che impediscono all’azienda di pagare l’IVA possono escludere la punibilità del reato previsto dall’art.10-ter del D.Lgs. n. 74/2000, purché vengano dimostrate precise condizioni di crisi non imputabili all’autore. La decisione segue il ricorso di un imprenditore contro la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che lo aveva ritenuto responsabile dell’omesso versamento dell’IVA.
“Gli Ermellini, accogliendo la tesi difensiva, hanno sottolineato come i giudici di merito avessero omesso di valutare adeguatamente le prove addotte dall’imputato, nonostante – sottolinea Felice Colonna, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – la giurisprudenza consolidata richieda una considerazione approfondita delle condizioni di crisi aziendale”.
“Tale orientamento è rafforzato dal D.lgs. n. 87/2024 – prosegue Felice Colonna – che ha introdotto nel D.lgs. n. 74/2000 un nuovo comma 3-bis all’art. 13, il quale prevede la non punibilità per l’omesso versamento IVA o di ritenute certificate se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore”.