
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha fissato un importante principio in materia di IVA, stabilendo (con sentenza del 1° agosto 2025, Causa C-794/23) che l’imposta applicata in misura superiore al dovuto non deve essere obbligatoriamente versata all’Erario quando non sussiste alcun rischio di perdita di gettito fiscale.
“Questo principio non riguarda solo i casi in cui il cliente non è un soggetto passivo d’imposta, ma – evidenzia Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – si estende anche alle situazioni in cui il cliente, pur essendo un soggetto passivo, non ha diritto alla detrazione come nel caso di beni o servizi destinati a fini privati o di operazioni esenti che, per natura, non danno luogo a detrazione d’imposta”.
Nel caso in cui i clienti, destinatari di fatture con IVA non dovuta, siano soggetti passivi con diritto alla detrazione, se risulta difficile quantificare l’imposta effettivamente da riversare, è ammessa una stima della base imponibile, purché rispettosa dei principi di neutralità e proporzionalità che regola l’imposta sul valore aggiunto.
“In caso di operazioni inesistenti, invece – prosegue Santoriello – l’IVA indicata in fattura deve essere comunque versata all’Erario in base al principio di cartolarità, ma potrà essere richiesta a rimborso qualora sia stato definitivamente eliminato il rischio di danno erariale”.
Il ragionamento cambia in presenza di errori di aliquota o di operazioni erroneamente considerate imponibili. In tali ipotesi, l’imposta non è dovuta e, se già versata, può essere rimborsata senza la dimostrazione dell’eliminazione del rischio.