
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.13928/2025, ha richiamato e consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui la ‘macroscopica antieconomicità’ può costituire un indizio sufficiente per mettere in discussione la veridicità dell’operazione e, quindi, la legittimità della detrazione dell’Iva.
Il caso trae origine da un accertamento nei confronti di un rivenditore di autovetture usate, al quale l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la detrazione Iva per operazioni ritenute manifestamente antieconomiche.
“Il principio di neutralità dell’Iva impone che il tributo gravi solo sul consumatore finale, mentre gli operatori economici hanno diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti. La giurisprudenza unionale – spiega Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – in linea con quanto ribadito dalla Cassazione, chiarisce che questo diritto non è assoluto. In diverse sentenze della Corte di giustizia dell’Ue, infatti – prosegue Santomauro – si precisa che sebbene il valore di mercato dei beni/servizi non condizioni la detrazione, questa può essere esclusa quando l’antieconomicità dell’operazione è così evidente da suggerire un utilizzo distorto del meccanismo Iva”.
In sintesi, le operazioni devono essere realmente inerenti all’attività economica e coerenti dal punto di vista commerciale. In caso contrario, anche l’apparente rispetto formale delle regole fiscali può non bastare a tutelare il diritto alla detrazione.