
La Suprema Corte (ordinanza n.26069/2025) torna a ribadire un principio chiave in materia di notificazioni fiscali: quando un atto impositivo non viene consegnato direttamente nelle mani del destinatario, ma a un soggetto diverso — come un familiare, un addetto alla casa o un portiere — la notifica è valida solo se segue l’invio della raccomandata informativa.
“Dopo le notifiche introdotte all’articolo 60, comma 1, lettera b-bis del D.P.R. n.600/1973, la semplice consegna dell’atto a un familiare non è sufficiente. L’invio della raccomandata informativa al destinatario – spiega Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – è un passaggio obbligato per garantire che quest’ultimo sia effettivamente a conoscenza della notifica”.
Secondo la sentenza, i giudici territoriali non avevano verificato se la raccomandata fosse stata inviata, omettendo così un controllo su un elemento essenziale della procedura.
Sarà quindi la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia a dover accertare questo punto nel giudizio di rinvio.
“Gli Ermellini hanno richiamato il proprio ordinamento consolidato, secondo cui – prosegue Buselli – la raccomandata informativa è necessaria ogni volta che la notifica sia eseguita da un messo comunale o speciale a una persona diversa dal contribuente”.
In altre parole, la notifica fiscale è valida solo se rispetta rigorosamente le regole previste dal legislatore, soprattutto quando l’atto non viene consegnato personalmente. La mancata raccomandata informativa comporta la nullità della notifica e, di conseguenza, degli atti successivi.