L’esattore silente annulla automaticamente i ruoli

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caltanissetta

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Il silenzio dell’esattore in risposta all’istanza del contribuente, tempestivamente prodotta in giudizio, comporta l’annullamento automatico dei ruoli e delle cartelle di pagamento ai sensi della Legge n. 228/2012. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caltanissetta nella sentenza n. 743/2023.

Nel caso in esame una società di capitali ha impugnato una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando la procedura di recupero di un credito d’imposta premio assunzione. “Nonostante l’Agenzia di riscossione si fosse costituita in giudizio, insistendo nella legittimità della procedura di riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi di giudizio – evidenzia Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – il legale rappresentante della Società aveva inviato un’istanza di annullamento delle cartelle in base alla Legge n.228/2012”.

La Corte di Caltanissetta ha accolto il ricorso della Società, confermando la legittimità dell’eccezione di intervenuta estinzione del credito ai sensi dell’articolo 1, commi 538-540 della citata Legge 228. “I giudici, facendo riferimento alla recente ordinanza della Cassazione n.31220/2023, hanno sottolineato che il silenzio dell’ente creditore all’istanza del contribuente oltre i 220 giorni previsti per la risposta – conclude Guido Rosignoli – comporta l’annullamento automatico dei ruoli e delle cartelle, rendendo il credito inesigibile”.

La Corte di Giustizia ha quindi dichiarato estinto il giudizio e ha compensato le spese tra le parti costituite nel procedimento.