Nessuna sanzione se l’errore contabile non produce effetti fiscali

La decisione degli Ermellini si inserisce nel solco di un orientamento consolidato

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L’ordinanza del 25 settembre 2025 della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di diritto tributario: non può essere applicata alcuna sanzione per dichiarazione infedele se l’errore contabile non ha prodotto effetti concreti sul piano fiscale. Il caso riguarda una società, destinataria di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione un debito ritenuto inesistente e qualificato come sopravvivenza attiva.

“Dopo una prima decisione sfavorevole della CTP di Genova, la CTR della Liguria aveva parzialmente accolto il ricorso, escludendo il recupero dell’IRES ma confermando le sanzioni per comportamento irregolare. La società – ha evidenziato Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la violazione del principio di legalità”.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, precisando che la duplice contabilizzazione errata, non aveva inciso né sul conto economico né sulla dichiarazione dei redditi. Non potendo configurarsi una dichiarazione infedele, è illegittima l’applicazione di sanzioni.
“La decisione si inserisce nel solco di un orientamento consolidato, che distingue tra errori contabili formali e comportamenti evasivi effettivi. In passato – conclude Rosignoli – la giurisprudenza considerava applicabile la sanzione anche in presenza di perdite fiscali compensative. Tuttavia, con il d.lgs. 158/2015, il legislatore ha introdotto una norma più favorevole al contribuente: la sanzione per infedele dichiarazione si applica solo se, al netto delle perdite, emerge un’imposta effettivamente dovuta”.