
Con l’ordinanza n. 15224/2025, la Corte di cassazione ha posto fine a un contrasto interpretativo che da anni generava incertezze tra contribuenti e uffici fiscali: come si suddivide la detrazione per figli a carico quando i figli diventano maggiorenni e i genitori sono separati? La controversia nasce dalla posizione di una contribuente legalmente separata e affidataria dei figli, che aveva fruito dell’intera detrazione IRPEF per figli a carico.
“Secondo l’Agenzia delle Entrate, il compimento dei 18 anni dei figli avrebbe reso necessario ridividere la detrazione in pari misura tra i genitori. Nonostante questa posizione sia stata condivisa dalla CTR Lazio – ha evidenziato Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – per la Suprema Corte non trova fondamento né in norme tributarie né in principi del diritto di famiglia”.
I giudici hanno richiamato la prassi amministrativa della stessa Agenzia – in particolare le Circolari 15/E del 2007 e 34/E del 2008 – secondo cui la detrazione per figli a carico “spetta a prescindere dall’età del figlio” e, in caso di separazione, resta attribuita nella stessa misura già applicata quando il figlio era minorenne, salvo diverso accordo tra i genitori.
“Pertanto, gli Ermellini hanno sancito che la detrazione per figli a carico, prevista dall’articolo 12 del TUIR – conclude Rosignoli – deve continuare a essere ripartita tra i genitori separati nella medesima misura applicata durante la minore età del figlio, anche dopo il compimento dei 18 anni, senza la necessità di un nuovo accordo”.