Liquidazione giudiziale, basta la firma degli amministratori

Non servono né il verbale né la comunicazione ai soci

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In materia di liquidazione giudiziale delle società, la decisione degli amministratori di avviare la procedura non è soggetta alle formalità previste dall’articolo 120-bis del Codice della Crisi e dell’insolvenza, come verbale notarile, deposito nel Registro delle imprese o comunicazione preventiva ai soci. Per i Supremi Giudici, per rendere valida la domanda di liquidazione giudiziale è sufficiente che la decisione sia sottoscritta dai legali rappresentanti della società.

“La liquidazione giudiziale, disciplinata dal Titolo V del C.C.I.I., non mira al risanamento dell’impresa ma ad accertare uno stato di insolvenza irreversibile e a procedere alla liquidazione del patrimonio. In questo contesto – sottolinea Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – concetti come proposta o piano, richiamati dall’art. 120-bis, non trovano applicazione”. Il legislatore, inoltre – conclude Santomauro – con il D.lgs. n. 136/2024, ha ulteriormente chiarito che gli strumenti di regolazione della crisi sono procedure distinte dalla liquidazione giudiziale, confermando che le formalità dell’art. 120-bis non si applicano a quest’ultima”.