Processo tributario e deposito telematico

Appello inammissibile senza Pec di consegna

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La Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile l’appello di Roma Capitale per carenze nel deposito delle ricevute Pec, con l’ordinanza n.32316/2025 ha ricordato che nel processo tributario non basta dimostrare di aver tentato il deposito telematico di un atto, poiché quando è in discussione la tempestività serve la prova certa dell’avvenuta consegna.

La vicenda nasce da una serie di avvisi di accertamento IMU, emessi dal Comune di Roma nei confronti di un ente ecclesiastico.
Secondo l’ente religioso, come confermato dal fascicolo d’ufficio di secondo grado – ha evidenziato Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – Roma Capitale non aveva depositato né le ricevute di spedizione né quelle di avvenuta ricezione dell’appello”.
Nel motivare la decisione, gli Ermellini hanno richiamato un principio ormai consolidato: in base agli artt. 22 e 53 del D.lgs. n. 546/1992, la parte che propone appello deve depositare l’atto unitamente alla prova della notificazione, a pena di inammissibilità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

“Sul piano telematico, la Corte chiarisce un punto spesso sottovalutato nella pratica – prosegue Rosignoli – ogni deposito genera una PEC di ‘esito controlli’, ma solo la PEC di avvenuta consegna, rilasciata quando la busta telematica viene effettivamente ricevuta nella casella del Ministero, consente di verificare cosa è stato depositato e quando”.
Per questo, in caso di contestazione, non è sufficiente produrre l’esito dei controlli: è indispensabile depositare la Pec di consegna.