Iva per cassa: requisiti, funzionamento ed esclusioni

L’opzione è efficace dal 1° gennaio dell’anno in cui viene applicata

foto euro

Con la fine del 2025, le imprese e i professionisti che intendono applicare il regime dell’IVA per cassa sono chiamati a verificare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. L’accesso al regime, infatti, consente di allineare il versamento dell’imposta ai flussi finanziari effettivi, posticipando il pagamento dell’IVA al momento dell’incasso delle fatture. Per i soggetti che non adottano il regime per cassa, resta ferma l’applicazione delle regole ordinarie, mentre per chi sceglie l’IVA per cassa, versamenti e detrazioni restano “sospesi” fino all’incasso o al pagamento, oppure fino allo scadere dell’anno.

“Possono applicare il regime solo i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro. In caso di nuova attività – sottolinea Salvatore Baldino, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – conta la previsione di fatturato per l’anno in corso, senza alcun ragguaglio ad anno. Nel calcolo del volume d’affari vanno considerate tutte le operazioni attive, comprese quelle eventualmente escluse dall’IVA per cassa. Il superamento della soglia – prosegue Baldino – comporta l’uscita automatica dal regime a partire dal mese o trimestre successivo”.

L’opzione per l’IVA per cassa è efficace dal 1° gennaio dell’anno in cui viene esercitata e si desume dal comportamento concludente del contribuente, che deve poi comunicarla nel quadro VO della dichiarazione IVA annuale. In caso di avvio dell’attività in corso d’anno, l’opzione produce effetti dalla data di inizio.