Prestazioni professionali gratuite, nessuna presunzione di compenso

I casi in cui non si rischiano contestazioni fiscali

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Offrire prestazioni professionali gratuite, soprattutto a familiari, amici o colleghi, è perfettamente lecito anche dal punto di vista fiscale. Non esiste, infatti, alcuna presunzione automatica di onerosità della prestazione, purché il comportamento del professionista non sfoci in una gestione palesemente antieconomica o ripetuta negli anni.

“L’Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati delle proprie banche dati e dei tariffari consigliati dalle associazioni di categoria può ipotizzare redditi non dichiarati quando rileva prestazioni erogate senza compenso. Tuttavia – sottolinea Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – secondo la giurisprudenza di legittimità, la gratuità della prestazione non costituisce di per sé evasione fiscale”.

Sentenze della Corte di Cassazione, ribadiscono che è plausibile che un professionista possa rinunciare al compenso per ragioni di parentela, amicizia o convenienza personale, oppure se esercita contemporaneamente altra attività lavorativa.

“Le prestazioni gratuite diventano sospette solo se sproporzionate rispetto al contesto, riferite a prestazioni complesse senza giustificazione o – prosegue Santomauro – ripetuta sistematicamente, configurando una gestione antieconomica”.

In tali casi, l’Agenzia delle Entrate può procedere a contestazioni, che devono comunque essere supportate da presunzioni gravi, precise e concordanti. Un ruolo chiave nella difesa del professionista è svolto dalle dichiarazioni di terzi, ora ammesse come prova testimoniale nel processo tributario anche senza accordo delle parti.