La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, con la sentenza n.1449/22/24 ha sancito la nullità di un avviso di accertamento fondato su dati raccolti presso la sede di una società, nonché luogo di residenza anagrafica del suo legale rappresentante, in assenza delle necessarie autorizzazioni previste per l’accesso in locali a uso promiscuo.
“Gli Ermellini hanno stabilito che l’accesso a locali utilizzati sia per attività aziendali sia come abitazione privata del legale rappresentante – spiega Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – richiede sia l’autorizzazione del capo dell’Ufficio che quella del Procuratore della Repubblica”.
“Dal momento che nel caso in esame l’accesso è avvenuto in un locale ad uso promiscuo senza le necessarie autorizzazioni, la Corte ha rilevato un vizio procedurale che invalida il processo verbale di constatazione (PVC) e l’avviso di accertamento. Ha così accolto l’appello del contribuente – conclude Santomauro – riconoscendo la nullità dell’avviso di accertamento e compensando le spese per entrambi i gradi di giudizio”.