Accertamenti. Solo l’inerzia del Curatore legittima il fallito

Lo ha chiarito la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione

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L’ordinanza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione n. 36241/2023 ha chiarito la questione riguardante la legittimazione del fallito a impugnare una sentenza sfavorevole concernente avvisi di accertamento in presenza di azione del curatore fallimentare in sede giurisdizionale contro tali atti.

“Nel caso in esame, la Corte ha confermato che in situazioni in cui il rapporto d’imposta si è formato prima della dichiarazione di fallimento e il curatore agisce in sede giurisdizionale contro l’avviso di accertamento – sostiene Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili –il fallito non è legittimato a impugnare la sentenza sfavorevole, anche se il curatore non ha presentato alcun gravame. Tale conclusione è basata sul presupposto che non vi sia inerzia del curatore in questi casi specifici”.

“La Corte ha evidenziato anche – prosegue Santoriello- che in presenza del coinvolgimento del curatore nell’azione legale, indipendentemente dalla condotta processuale specifica di quest’ultimo, il fallito non può impugnare una sentenza sfavorevole. In sostanza, l’inerzia non sussiste se il curatore ha partecipato al giudizio e ha ricevuto la sentenza di merito”.

Di conseguenza, l’ordinanza ha ritenuto conforme alla giurisprudenza precedente la decisione della Commissione Tributaria Regionale (C.T.R.) che ha dichiarato il difetto di legittimazione del rappresentante legale della società fallita a impugnare gli avvisi di accertamento societari. Inoltre, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dallo stesso rappresentante legale in relazione a tali avvisi.