
Con l’articolo 8 del Decreto Correttivo IRPEF-IRES, il legislatore interviene in modo mirato su un terreno particolarmente delicato: il rapporto tra agevolazioni fiscali nazionali e disciplina europea sugli aiuti di Stato. Un primo chiarimento di rilievo riguarda i soggetti che possono accedere alle misure fiscali qualificabili come aiuti di Stato.
“Tali benefici possono essere riconosciuti esclusivamente a titolari di redditi di lavoro autonomo o d’impresa che dispongano di una sede o di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Il collegamento territoriale diventa così un presupposto imprescindibile. La norma – spiega Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – mira così a prevenire interpretazioni estensive che potrebbero consentire l’accesso a vantaggi fiscali a soggetti privi di un reale radicamento economico in Italia, con il rischio di configurare benefici selettivi in contrasto con i principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”.
Il secondo intervento significativo riguarda il lessico normativo. Con il decreto viene sostituita la nozione di “incentivi fiscali” con quella più ampia di “misure fiscali”.
“Il riferimento agli incentivi fiscali, infatti – prosegue Buselli – rischiava di limitare l’applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato alle sole agevolazioni formalmente qualificate come tali dal legislatore nazionale. Restavano così potenzialmente escluse altre forme di vantaggio tributario che, pur non presentandosi come incentivi in senso stretto, producono effetti selettivi analoghi”.